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Septima manus propinquorum vel vicinorum.

Locuzione latina: settima mano dei parenti e dei vicini. • Dir. can. - Norma secondo la quale i coniugi che facciano istanza di annullamento del matrimonio adducendo come causa l'impotenza, sono tenuti a giurare di non essere stati in grado di consumare la propria unione. Il loro giuramento deve essere supportato da quello dei parenti ed eventualmente dei vicini.