Locuzione
latina: settima mano dei parenti e dei vicini.
• Dir. can. - Norma secondo la quale i
coniugi che facciano istanza di annullamento del matrimonio adducendo come causa
l'impotenza, sono tenuti a giurare di non essere stati in grado di consumare la
propria unione. Il loro giuramento deve essere supportato da quello dei parenti
ed eventualmente dei vicini.